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Un cittadino straniero può essere autorizzato a venire in Italia per lavorare se un’azienda o un datore di lavoro chiedono di assumerlo. Se non ci sono già contatti diretti, il lavoratore può iscriversi nelle liste presso i Consolati italiani, indicando la propria disponibilità.
La maggior parte delle autorizzazioni è legata alle ‘quote’ di ingresso: periodicamente il governo emana un decreto, il decreto flussi, che stabilisce il numero massimo di lavoratori che possono venire dall’estero se hanno un nulla osta all'assunzione.
Solo per alcuni casi particolari non esiste il vincolo delle quote (vedi casi di autorizzazione al lavoro fuori quota). Con il decreto flussi 2007 è stato modificato il sistema per la presentazione delle domande eliminando l’obbligo di spedizione postale ed è stata adottata una procedura di invio telematica.
La domanda si può inviare tramite il proprio personal computer in base alle indicazioni date dal sito del Ministero dell'Interno, oppure avvalendosi dell’assistenza dei patronati o le associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro.
La documentazione necessaria varia se si tratta d’assunzione come dipendente da parte di un’azienda, o come collaboratore domestico o badante da parte di un privato.
Nel caso di privati, la famiglia deve dimostrare un reddito annuale sufficiente per il suo mantenimento, la retribuzione del lavoratore e i contributi previsti dalla legge.
In tutti i casi, il datore di lavoro, oltre a garantire le condizioni di lavoro previste per legge tramite la proposta di contratto di soggiorno, assicurare al lavoratore la disponibilità di un alloggio e impegnarsi alle spese per l’eventuale rimpatrio del lavoratore. Deve essere in possesso della documentazione (titoli di studio, certificati di qualifica, esperienze lavorative, ecc) idonea a dimostrare che il lavoratore possiede le qualifiche e le competenze professionali necessarie per svolgere il lavoro per il quale viene assunto.
Lo Sportello Unico:
- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza. In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
• trasmette in via telematica la documentazione agli uffici consolari.
Quando il datore di lavoro ottiene il Nulla Osta, invia il documento al lavoratore, che deve trovarsi all’estero. Con tale documento, il lavoratore richiede il visto di ingresso al Consolato italiano. Il Nulla Osta all'ingresso per motivi di lavoro è valido 6 mesi dalla data del rilascio, entro quel periodo bisogna chiedere il visto.
Una volta giunto in Italia deve prendere contatto entro 8 giorni lavorativi con lo Sportello Unico presso la Prefettura che ha rilasciato il Nulla Osta, per avviare la procedura della richiesta del permesso di soggiorno.
Il primo permesso di soggiorno ha la durata di 1 anno se si ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; un periodo più breve, uguale a quello del contratto di lavoro, con rapporti a tempo determinato o stagionale. Con un contratto stagionale, il permesso di soggiorno non è rinnovabile.
Si può convertire solo al secondo ingresso per lavoro stagionale, sempre all’interno del decreto flussi.
La direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007 garantisce i diritti del cittadino straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto per lavoro dipendente, durante i tempi dell’attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno.
Il primo permesso di soggiorno ha la durata di 1 anno se si ha un rapporto di lavoro a
Aggiornato a marzo 2010.
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